Newsletter Gennaio 2019
In questi giorni è stata inviata agli investigatori privati, una sentenza del TAR di Perugia che seppur incida pesantemente sull’annosa questione, sempre controversa, dei portieri e di quanto è loro concesso fare, dall’altra non spiega come e in che modo possano essere interessati gli investigatori privati.
Poiché sono stato il legale che ha promosso la causa ritengo indispensabile rappresentare all’uditorio i risvolti che non sono stati ovviamente riportati in sentenza in quanto non pertinenti.
I FATTI:
- Nel 2015 la società di investigazioni Pippo (nome di fantasia) svolgeva contemporaneamente attività investigativa e di portierato.
- A seguito di un accertamento della Polizia Amministrativa e Sociale (P.A.S.) eseguito nei luoghi in cui si svolgeva l’attività di portierato, alla società di investigazioni Pippo veniva imposto, da parte della Questura, che l’attività di portierato venisse esercitata mediante una società diversa e senza la licenza per lo svolgimento delle investigazioni.
- In ottemperanza al disposto della Questura competente, la società di investigazioni Pippo stralciava il ramo d’azienda inerente il portierato e costituiva la società Pluto (nome di fantasia) la quale aveva quale unica attività quella del portierato. Inoltre la società Pluto aveva quale titolare un soggetto diverso dal titolare della licenza contenuta nella società Pippo.
- Nel 2018 però la stessa P.A.S. a seguito di un successivo accertamento determinava la Questura a emettere una diffida nei confronti della società Pluto, dal continuare tale attività in quanto ritenuta di esclusivo appannaggio degli istituti di vigilanza.
Di qui la mia impugnazione al TAR competente che ha sancito l’illegittimità del provvedimento del Questore, rimettendo la società Pluto nella condizione di poter continuare a svolgere la propria lecita attività di portierato.
Quali sono i risvolti che devono far riflettere l’investigatore privato che spesso svolge contemporaneamente, ovvero mediante la stessa società, l’attività di indagine, soggetta a licenza e l’attività di portierato, libera di ogni e qualsivoglia autorizzazione?
CONCLUSIONI:
I suggerimenti che mi sento di dare, anche in forza della pluriennale esperienza giudiziaria che ho acquisito in questi anni a favore della categoria degli investigatori, sono i seguenti:
- Svolgere l’attività di portierato con una società diversa da quella con la quale si svolgono le investigazioni. Questo perché i risvolti giudiziari, che possono essere anche negativi, dell’attività di portierato non devono incidere sui requisiti del soggetto titolare di licenza. Mi spiego meglio. Se il titolare di società che svolge il portierato viene indagato per esercizio abusivo dell’attività di vigilanza, il procedimento penale può determinare la competente Prefettura a sanzionare il soggetto anche avverso la licenza per lo svolgimento dell’attività investigativa. Questo è ciò che accade molto spesso.
- L’attività di portierato deve essere gestita da un soggetto, persona fisica diversa dalla persona fisica titolare di licenza. Questo per evitare i trascinamenti giudiziari da una società ad un’altra così come esposto al punto a.
Nel caso che oggi ci ha occupato infatti, il soggetto della società Pluto è ben diverso dal titolare della licenza della società Pippo, il quale ha dormito sonni tranquilli non vedendo minimamente incisa la propria licenza ex art. 134 TULPS dalla controversia con la Questura di Perugia.
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