E la “presunzione di innocenza”?
L’automatico avvio del procedimento di revoca della licenza da parte della Prefettura e la “presunzione di innocenza” alla luce della direttiva CEDU 343/2016
A volte succede agli investigatori privati e ai titolari di istituti di vigilanza che, al momento del rinnovo della licenza, la Prefettura lo neghi. Capita anche, che i soggetti di cui sopra si vedano notificato una “comunicazione di avvio di procedimento” volto alla revoca della licenza medesima, poiché risulta pendente un procedimento penale a carico dei soggetti citati.
Di quale reato si tratta? Quando sarebbe stato commesso? Contro chi?
Talvolta non se ne è avuto notizia sino ad allora….e quindi si è costretti a richiedere informazioni presso la Procura della Repubblica presso cui penderebbe il procedimento è spesso l’affannosa ricerca è foriera di gravi preoccupazioni.
E’ opportuno offrire un brevissimo e semplicistico accenno al funzionamento delle indagini nel nostro ordinamento.
Una volta partita la comunicazione della notizia di reato (con una querela, oppure d’ufficio, con esposto etc…) essa verrà iscritta nel “registro delle notizie di reato” ed assegnata ad un Pubblico Ministero (competente per territorio) che inizierà a gestire e coordinare le attività di indagine, per il tramite della Polizia Giudiziaria. Partito questo “procedimento” si è ufficialmente: indagati.
Ovviamente ciò non vuol dire che con certezza ci sarà una pronuncia di condanna: il procedimento può essere archiviato (perché il fatto non costituisce reato ad esempio, o non è previsto dalla legge come reato etc..), estinto (ad esempio con l’oblazione o per prescrizione) ancora prima di arrivare davanti ad un Giudice, ed anche ove si arrivasse davanti ad un Giudice e si affrontasse un processo , non sempre si arriva ad una pronuncia di condanna.
Si tenga anche conto che può accadere che le indagini si protraggano anche per anni e pertanto la qualifica di “indagato” permanga a lungo, senza che si arrivi ad una celere definizione della posizione processuale personale.
Ed allora è legittimo chiedersi perché le Prefetture, quasi ex officio, avviino il procedimento amministrativo per la revoca della licenza sulla basa della mera qualifica di “indagato” se poi le vicende processuali possono essere così incerte..
E la “presunzione di innocenza”?
Ebbene a rafforzare i principi cardine già presenti nel nostro ordinamento anche Costituzionale quali: presunzione innocenza, diritto ad un equo e giusto processo, il diritto al “silenzio” senza che venga interpretato come ammissione di colpevolezza, le garanzie contro la c.d. “autoincriminazione”, è intervenuta una recentissima Direttiva U.E. la 2016/343.
Con questa Direttiva il Parlamento Europeo ed il Consiglio Europeo hanno inteso rafforzare alcuni aspetti della presunzione di innocenza, sancendo, nel Preambolo che tale presunzione “dovrebbe applicarsi dal momento in cui una persona sia indagata o imputata per un reato o per un presunto reato e quindi anche prima che questa sia messa a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagati o imputati”
Ebbene tale principio che trova applicazione in moltissimi ambiti, si pensi ad esempio agli organi di informazioni di massa che rimbalzano notizie personali relative ad indagini ancora in corso, dovrebbe trovare, a maggior ragione, applicazione anche nelle difese contro i provvedimenti prefettizi di revoca delle licenze.
Se è vero che non sempre automaticamente la qualifica di “indagato” si traduce in “colpevole” allora le Prefetture non dovrebbero così “automaticamente” avviare detti procedimenti. E’ certo quindi che alla luce di tale direttiva, che comunque va a rafforzare principi già ben presenti e radicati nella nostra cultura, le difese davanti al Tribunale Amministrativo Regionale contro i provvedimenti prefettizi ritenuti ingiusti come quelli sopra citati e scaturenti dall’iscrizione della notizia di reato, troveranno certamente un maggiore accoglimento a garanzia degli ignari e malcapitati “indagati”.
Avv. Roberto Gobbi
L'articolo E la “presunzione di innocenza”? sembra essere il primo su Gobbi e Partners.