In questi giorni è stata inviata agli investigatori privati, una sentenza del TAR di Perugia che seppur incida pesantemente sull’annosa questione, sempre controversa, dei portieri e di quanto è loro concesso fare, dall’altra non spiega come e in che modo possano essere interessati gli investigatori privati. Continua a leggere
La Cassazione Civile, con la sentenza n. 11504 depositata il 10 maggio 2017, muta il proprio orientamento in materia di assegno divorzile. Con una svolta epocale, la Corte lega il diritto al mantenimento nel divorzio, al presupposto della non autosufficienza economica del coniuge più debole, ritenendo non più attuale, nell’ambito dei mutamenti economico-sociali, il riferimento alla continuazione del tenore di vita goduto durante il matrimonio. Continua a leggere
Secondo la legge 196 del 2003 sulla Privacy, l’investigatore privato si trova nel caso in cui dovrà cancellare i dati dell’indagine.
Al Termine dell’indagine cosa può conservare l’investigatore privato?
- L’articolo 10 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati recita: ”Nel rispetto dell’art. 11, comma 1, lett. e) del Codice i dati personali trattati dall’investigatore privato possono essere conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per eseguire l’incarico ricevuto”.
Quindi tutti i dati personali per svolgere l’indagine potranno essere conservati solo per il tempo necessario.
Tempi duri per i dipendenti pubblici.
Ok agli investigatori privati per stanare i furbetti del cartellino.
La ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte afferma la legittimità dei controlli difensivi sui propri dipendenti, al fine della tutela del patrimonio della azienda medesima. Di seguito però si segnalano due importanti arresti giurisprudenziali che aprono le porte a procedure più snelle e veloci nell’individuazione e repressione del comportamento del dipendente infedele per il tramite di agenzie investigative.
La Corte dei Conti Sezione II giurisdizionale Centrale di Appello, con la recente sentenza n. 71/2016, in riforma della sentenza di primo grado, ha escluso la responsabilità per colpa grave del Dirigente pubblico per essersi avvalso di una agenzia investigativa esterna e privata, piuttosto che affidare le indagini a servizi interni all’ente di appartenenza.
I giudici della Corte hanno ritenuto legittimo il ricorso ad un’agenzia investigativa privata per stanare gli abusi di un dipendente ufficialmente, ufficialmente in congedo parentale.
Per la Corte deve infatti ritenersi che «l’urgenza» abbia indotto «ad utilizzare il mezzo che appariva attendibilmente più idoneo, anche per la prevedibile maggiore rapidità d’intervento, a disvelare il comportamento del dipendente sospettato di svolgere attività retribuita presso terzi nel periodo di congedo parentale».
«Tanto più – si legge nella sentenza – deve escludersi la gravità della colpa ove si consideri che la legittimità del ricorso ad un’agenzia investigativa privata, peraltro affermata anche dalla Sezione territoriale della Corte dei Conti che, sul punto, non ha aderito alla prospettazione accusatoria, era stata avallata da un consulente del lavoro che, appositamente interpellato sulle iniziative da intraprendere nei confronti del dipendente, aveva suggerito di accertare la veridicità delle ipotizzate violazioni contrattuali contattando, appunto, un’agenzia investigativa».
La Corte ha ritenuto anche di escludere la colpa grave del Dirigente il quale, oculatamente, nella causa di lavoro seguita all’impugnazione del licenziamento da parte del dipendente, aveva chiesto al Tribunale il risarcimento dei danni, ivi compreso il rimborso delle spese sostenute dall’Ente per essersi avvalso dell’Agenzia investigativa.
I tempi, quindi, si prospettano difficili per i dipendenti pubblici, dal momento che la macchina pubblica, ora, da una parte può avvalersi di strumenti più snelli e veloci per procedere ai controlli sulla fedeltà dei propri dipendenti, avvalendosi di agenzie private, dall’altra trova anche una ampia spalla giuridica da parte della giurisprudenza di legittimità circa i licenziamenti per giusta causa, e dall’altra ancora trova il Governo che ha dettato una linea dura contro i “furbetti del cartellino” Continua a leggere
L’automatico avvio del procedimento di revoca della licenza da parte della Prefettura e la “presunzione di innocenza” alla luce della direttiva CEDU 343/2016
A volte succede agli investigatori privati e ai titolari di istituti di vigilanza che, al momento del rinnovo della licenza, la Prefettura lo neghi. Capita anche, che i soggetti di cui sopra si vedano notificato una “comunicazione di avvio di procedimento” volto alla revoca della licenza medesima, poiché risulta pendente un procedimento penale a carico dei soggetti citati.
Di quale reato si tratta? Quando sarebbe stato commesso? Contro chi?
Talvolta non se ne è avuto notizia sino ad allora….e quindi si è costretti a richiedere informazioni presso la Procura della Repubblica presso cui penderebbe il procedimento è spesso l’affannosa ricerca è foriera di gravi preoccupazioni.
E’ opportuno offrire un brevissimo e semplicistico accenno al funzionamento delle indagini nel nostro ordinamento.
Una volta partita la comunicazione della notizia di reato (con una querela, oppure d’ufficio, con esposto etc…) essa verrà iscritta nel “registro delle notizie di reato” ed assegnata ad un Pubblico Ministero (competente per territorio) che inizierà a gestire e coordinare le attività di indagine, per il tramite della Polizia Giudiziaria. Partito questo “procedimento” si è ufficialmente: indagati.
Ovviamente ciò non vuol dire che con certezza ci sarà una pronuncia di condanna: il procedimento può essere archiviato (perché il fatto non costituisce reato ad esempio, o non è previsto dalla legge come reato etc..), estinto (ad esempio con l’oblazione o per prescrizione) ancora prima di arrivare davanti ad un Giudice, ed anche ove si arrivasse davanti ad un Giudice e si affrontasse un processo , non sempre si arriva ad una pronuncia di condanna.
Si tenga anche conto che può accadere che le indagini si protraggano anche per anni e pertanto la qualifica di “indagato” permanga a lungo, senza che si arrivi ad una celere definizione della posizione processuale personale.
Ed allora è legittimo chiedersi perché le Prefetture, quasi ex officio, avviino il procedimento amministrativo per la revoca della licenza sulla basa della mera qualifica di “indagato” se poi le vicende processuali possono essere così incerte.. Continua a leggere
Ogni qualvolta si captino informazioni relative alla posizione di un veicolo posto sulla pubblica via, siamo assolutamente al di fuori della tutela penale, ed il pedinamento elettronico, mediante l’utilizzo del GPS, è perfettamente lecito. Prima o poi a tutti gli investigatori capita di dover difendere il proprio operato, per aver installato un GPS sotto un veicolo e di essere chiamato a rispondere alla polizia giudiziaria ed al Pubblico Ministero del reato di cui all’art. 615 bis c.p.. In diversi casi, addirittura capita di vedersi sequestrato il GPS e di dover ricorrere alle opportune difese, per vederne la restituzione. E’ opportuno fare chiarezza e sgomberare il campo da eventuali dubbi: l’uso del GPS è assolutamente lecito. Vediamo in che misura.
Il Tribunale di Udine, in funzione di giudice per il riesame, con una recentissima ordinanza dell’11/2/2016 si è pronunciato in merito ad un sequestro operato dalla Polizia Giudiziaria su un GPS, annullando il provvedimento del Pubblico Ministero e disponendo la restituzione dello strumento al proprietario. Continua a leggere
L’investigatore che si limita ad “installare e fornire” apparecchiature per la captazione di conversazioni concorre nel reato di cui all’art. 615 bis, primo comma c.p., ma non nell’aggravante speciale del terzo comma. Continua a leggere
Hai bisogno di gestire i rapporti con le pubbliche amministrazioni, specialmente con la prefettura?
Sei sicuro di essere in regola con la normativa privacy?
I tuoi dipendenti sono regolarmente inquadrati?
Sei sicuro di eseguire i tuoi incarichi senza violare il diritto penale? Continua a leggere
In tema di Privacy, ovvero della legge 196 del 2003, uno dei problemi che maggiormente attanagliano l’investigatore privato è quello inerente alla conservazione e la cancellazione dei dati. Continua a leggere
Domanda: Può un’agenzia investigativa assumere un dipendente attraverso l’istituto del lavoro accessorio? Continua a leggere
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